Art. 10.
(Progetti dimostrativi).

      1. Alle aziende pubbliche e private e ai loro consorzi nonché ai consorzi di imprese e di enti pubblici possono essere concessi contributi in conto capitale per la progettazione e la realizzazione di impianti con caratteristiche innovative per aspetti tecnici, gestionali od organizzativi, ovvero che sviluppino prototipi a basso consumo specifico, ovvero nuove tecnologie che non abbiano raggiunto la maturità commerciale o di esercizio. Sono ammessi, altresì, ai contributi i sistemi finalizzati a migliorare la potabilizzazione dell'acqua ed il riutilizzo delle acque in generale.
      2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso, nel limite del 50 per cento della spesa ammissibile preventivata, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministro dello sviluppo economico, su delibera del CIPE.